Le coltivazioni di canapa industriale destinate al florovivaismo. Alcune riflessioni sull’art. 2 lett. g) della L. n. 242/2016
Le coltivazioni di canapa industriale destinate al florovivaismo. Alcune riflessioni sull’art. 2 lett. g) della L. n. 242/2016
Dopo poco più di anno dall’entrata in vigore della L. n. 242/2016, appare opportuno soffermare l’attenzione sulla previsione di cui all’art. 2 lett. g) della L. n. 242/2016 ossia la norma che rende lecita la coltivazione di canapa destinata al florovivaismo.
In primo luogo è necessario partire da un corretto inquadramento della nozione di florovivaismo.
Per florovivaismo si intende quella “Attività professionale di produzione e commercializzazione di fiori recisi e di piante in un complesso di serre e vivai” (v. Treccani, Vocabolario della Lingua Italiana).
Il MIPAAF stesso ha riconosciuto come la crescente rilevanza del settore del florovivaismo denotando il “particolare dinamismo che caratterizza il comparto, la capacità di evoluzione in modo proporzionale alla crescita delle diverse economie internazionali, al continuo adeguamento alla tecnologia, alla scelta di investire in nuove tecniche di produzione ed alla particolare attenzione all’evoluzione estetico-qualitativa della domanda.” (cfr MIPAAF, in collaborazione con ISMEA, “Il florovivaismo italiano. Una scelta di qualità, Carthusia Edizioni, 2014).
In particolare, il Ministero stesso aveva rilevato la peculiarità del florovivaismo italiano come un’attività produttiva in grado di produrre piante suscettibili di una pluralità di applicazioni (vivaismo, spazi pubblici, giardini, piante in vaso, fiori recisi e piante ornamentali), tutte caratterizzate dalla forte capacità di adattamento delle coltivazioni di “di molte produzioni” alle diverse regioni climatiche del Paese con il risultato di “produrre una varietà di specie tutte di alta qualità e adattabilità ai climi e ai terreni di diversi paesi esteri ed ha favorito le esportazioni delle alberature in zolla o in vaso, delle piante aromatiche, degli agrumi, delle eccellenze del reciso e, in misura sempre maggiore, delle piante mediterranee in genere”.
La descrizione del florovivaismo operata dal MIPAAF appare evidentemente aperta e non tassativa per quanto concerne sia varie produzioni florovivaistiche sia le molteplici applicazioni.
Partendo da tali basi, la Legge n. 242/2016 non ha evidentemente potuto fare altro che riconoscere, all’art. 2 lett g), la liceità delle coltivazioni di canapa industriale “destinate al florovivaismo”.
Peraltro, occorre sottolineare come tale previsione non costituisca assolutamente una novità sul piano legislativo. Basti pensare, infatti, che già la Convenzione di New York sugli stupefacenti del 1961, ratificata dall’Italia nel 1975, avesse già previsto l’esclusione della canapa industriale destinata ad “orticoltura” dall’ambito applicativo della normativa sugli stupefacenti.
“La presente convenzione non verra’ applicata alla coltivazione della pianta di cannabis fatta a scopi esclusivamente industriali (fibre e semi) o di orticoltura” – L. 5.06.1974, n. 412 di ratifica ed esecuzione della convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30.03.1961 e del protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25.03.1972. (GU n.236 del 10-9-1974).
Tale fonte internazionale del diritto – già nel 1961 – aveva già contemplato l’orticoltura come una delle destinazione di utilizzo della canapa sativa ad uso industriale.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, discende che la legge n. 242/2016 ha inteso includere la canapa industriale (con le note specifiche previste dalla legge stessa) nel novero delle coltivazioni suscettibili di essere destinate al florovivaismo.
A prescindere dalle considerazioni che precedono, resta il fatto che, allo stato, il florovivaismo rappresenti ancora una “zona grigia”.
Volendo tentare di provare a far luce sul settore, in via puramente teorica ed interpretativa si deve in ogni caso partire dal presupposto che la destinazione orto-florovivaistica della canapa industriale dovrà necessariamente rispettare le disposizioni normative vigenti rappresentate, nella fattispecie, dalla L. n. 242/2016, da una parte, e dalla normativa di settore che regola le attività florovivaistiche, dall’altra.
Pertanto se il florovivaismo è quella “Attività professionale di produzione e commercializzazione di fiori recisi e di piante in un complesso di serre e vivai” sopra menzionata, le coltivazioni di canapa industriale destinate al florovivaismo potrebbero essere definite come quelle attività professionali di produzione e commercializzazione di fiori recisi, piante ornamentali e talee di canapa industriale organizzate e coltivate in serre e vivai, così come qualunque altra pianta suscettibile di essere impiegata a finalità orto-florovivaistiche.
Le destinazioni di utilizzo della canapa industriale ottenuta da florovivaismo potranno pertanto essere molteplici: piante ornamentali, vivaismo, piante in vaso, fiori recisi ecc. ossia tutte quelle destinazioni che il MIPAAF stesso ha riconosciuto come una risorsa del nostro Paese in grado di competere e di affermarsi sui mercati europei ed extra UE.
Il dettato normativo, a parere dello scrivente, trova una ratio chiara ed inequivocabile nel consentire alla canapa industriale – quella canapa che rispetta tutte le prescrizioni di legge ed è munita di regolare certificazione comunitaria – di rappresentare un valore aggiunto nel crescente panorama orto-florovivaistico italiano in modo da concretizzare, probabilmente nel proprio settore maggiormente caratterizzante, alcuni dei molteplici impieghi propri della canapa sativa.
In ogni caso i soggetti facenti parte della filiera produttiva orto-florovivaistica saranno tenuti ad adottare tutte le cautele idonee nel rispetto delle normative di settore, come del resto, per ogni altro prodotto che venga commercializzato. Non a caso la definizione stessa di florovivaismo sopra menzionato parla di “attività professionali di produzione e commercializzazione” con chiaro riferimento alla qualificazione professionale ed imprenditoriale dei soggetti della relativa filiera.
Appare altresì opportuno soffermarsi su un aspetto piuttosto dibattuto negli ultimi mesi: ossia la liceità per l’agricoltore di eseguire impianti di canapa industriale in luogo della semina.
Sul punto occorre eseguire una ponderazione tra i principi della L. n. 242/2016 e gli interessi dalla medesima tutelati.
Da un lato, infatti, la normativa fa riferimento soltanto alla semina di canapa industriale, ma, dall’altro, la medesima normativa consente di destinare le coltivazioni di canapa industriale a florovivaismo.
Orbene, negare la liceità per l’agricoltore di impiantare le talee di canapa industriale significherebbe che la legge consente un’attività florovivaistica escludendone, al contempo, la possibilità di utilizzo per l’agricoltore.
Ciò a prima vista sembrerebbe costituire una evidente contraddizione che probabilmente trova la sua origine in due elementi: a) il retaggio storico-concettuale che da molto tempo considera la canapa come una coltura destinata a seme o fibra, senza considerare le ulteriori destinazioni, quali il florovivaismo, che la legge stessa prevede e tutela; b) l’equivoco culturale che da sempre aleggia sul settore della canapa industriale confondendola con la marijuana e che porta inevitabilmente a vedere con sfiducia ogni progresso ed innovazione del settore , anche quelli fondati su comprovati dati della ricerca scientifica.
Se tali elementi possono spiegare la genesi di tale contraddizione, sul piano interpretativo, occorre sottolineare come la normativa dovrebbe essere sempre vista attraverso la prospettiva della ratio ispiratrice e delle finalità che la normativa persegue.
Pertanto appare francamente difficile ipotizzare una legge che, da una parte, dichiaratamente si prefigge l’obiettivo di sostenere ed incentivare la filiera della canapa industriale prevedendo un elenco di possibili e lecite destinazioni e, dall’altra, voglia al contempo limitare in maniera aprioristica la filiera stessa.
Nel caso in esame, infatti, non appare plausibile sostenere la liceità di coltivazioni destinate a florovivaismo, ma escludere la possibilità di utilizzare i risultati delle medesime per l’agricoltore, che di tale filiera ne rappresenta il naturale destinatario, sulla base del semplice assunto che la canapa è stata sinora concepita come coltura “da semina”.
Il fatto che la canapa possa essere seminata non dovrebbe escludere di per sé che possa essere anche impiantata, come peraltro è di prassi nel mondo agricolo per molte colture: nel mondo reale è difficile che un agricoltore semini zucchine anziché impiantarle!
In sostanza, il vero punto centrale della questione, anche per quanto riguarda l’orto-florovivaismo, è quello di normalizzare il concetto di canapa industriale al pari della altre colture agricole.
In ogni caso, anche sul punto, è necessario che le istituzioni competenti intervengano a chiarire tali aspetti sulla base delle esigenze degli operatori del settore e con indicazioni fondate su logica e buon senso in armonia con la ratio della L. n. 242/2016 e della normativa di dettaglio già esistente.
Un ulteriore aspetto legato alla destinazione florovivaistica della canapa industriale è rappresentato dal contributo che tale settore può apportare al perseguimento di quelle finalità di ricerca e sviluppo scientifico tutelate e promosse dall’art. 1 della L. n. 242/2016, dal momento che la possibilità di destinare le coltivazioni al florovivaismo potrà consentire di sviluppare una filiera innovativa incentrata su ricerca, sviluppo ed innovazione.
Altro aspetto controverso riguarda la possibilità di consentire coltivazioni non solo a carattere estensivo outdoor (come sono quelle tipicamente destinate a seme o fibra), bensì estendere l’ambito fino a ricomprendere produzioni intensive indoor.
Ovviamente tale questione non trova attualmente riscontro nella normativa vigente e rappresenta un aspetto che potrà essere colmato in via interpretativa da parte delle Autorità competenti.
Il florovivaismo potrà altresì aiutare la formazione dell’intero settore e la corretta conoscenza da parte degli utenti della canapa “legale”, ossia di tutte le oltre 60 varietà coltivabili con le loro peculiarità specifiche.
In questo senso, il florovivaismo potrà consentire agli utenti di comprendere le singole caratteristiche delle varietà di canapa in modo da poter disporre di una sorta di erbario delle varietà di canapa industriale.
Ovviamente la destinazione florovivaistica dovrà anche rispettare i limiti imposti dalla L. n. 242/2016, non solo in merito alla tracciabilità ed alle modalità di tenuta del fascicolo aziendale, ma anche i limiti inerenti alla riproduzione delle sementi prevista dall’art. 7, nonché all’impiego della biomassa a fini energetici prevista dall’art. 2 comma 3.
La coltivazione di canapa industriale destinata al florovivaismo può rappresentare una importante risorsa per la crescita economica del settore agricolo che, ovviamente, necessiterà di essere gestita da soggetti e realtà competenti nel rispetto della disciplina del settore.
Sul punto è opportuno ricordare il D.Lgs 19.08.2005 n. 214, in G.U. n. 248 del 24.10.2005, con particolare riferimento all’art. 19 che disciplina il regime delle autorizzazioni fitosanitarie e le relative esclusioni sulla scorta, sostanzialmente, della tipologia e della destinazione dei prodotti, nonché il D.M. 12.11.2009 n. 26250 in G.U. n. 68 del 23.03.2010 avente ad oggetto la “Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, nonché la definizione.
Una particolare riflessione merita la tematica dei controlli. Il sistema dei controlli previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria e richiamato dall’art. 4 della L. n. 242/2016 è, infatti, un sistema concepito per le “tradizionali” coltivazioni outdoor con le relative modalità di esecuzione dei controlli.
Appare pertanto evidente come tali modalità difficilmente potranno essere applicate a coltivazioni destinate al florovivaismo che, presumibilmente, si configureranno come coltivazioni in serre o in vivai.
Sul punto, appare pertanto opportuno che le Istituzioni competenti facciano chiarezza anche sulle modalità di esecuzione dei controlli da parte degli organi a ciò deputati su tali coltivazioni onde evitare le consuete difformità tra previsione normativa e prassi applicativa che inevitabilmente determinano quelle diversità di interpretazione da parte degli accertatori con la conseguenza di ingenerare incertezza nel settore ed un conseguente deterrente per gli investimenti.
In ogni caso, anche per quanto riguarda il florovivaismo è comunque auspicabile l’adozione di disciplinari di produzione ossia di norme volontarie degli operatori del settore che possano, da un lato, contribuire ad innalzare ed uniformare gli standards produttivi delle piante commercializzate e, dall’altro, essere in grado di supportare e coadiuvare l’attività delle Istituzioni nel rispetto dei quei principi di legalità, trasparenza e tracciabilità che rappresentano da sempre i punti cardinali del settore agricolo in generale e della canapa industriale in particolare.