L’intera pianta di canapa industriale ed i cannabinoidi nelle conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea Evgeni Tanchev.
Lo scorso 14 maggio l’Avvocato Generale Evgeni Tanchev ha presentato le proprie conclusioni nella causa C-663/18 sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’Appel di Aix en Provence avente ad oggetto il potenziale conflitto tra la legislazione nazionale francese che limita l’importazione della canapa da un altro Stato Membro soltanto alle fibre e semi e la normativa comunitaria inerente l’organizzazione del mercato comune e la libera circolazione delle merci.
La causa prende le mosse da un caso di importazione (nel caso dalla Repubblica Ceca) di oli contenenti CBD impiegati quali e-liquid per sigarette elettroniche che, secondo la normativa francese (che limita la produzione e la commercializzazione della canapa ai soli fibra e seme), non avrebbero potuto essere importati in quanto il CBD era stato estratto dall’intera pianta di canapa, compresi fiori e foglie.
Le conclusioni dell’Avvocato Generale contengono una importante analisi normativa della normativa comunitaria con particolare riferimento allo status della canapa industriale e dei cannabinoidi.
Appare opportuno riassumere i vari aspetti analizzati nelle suddette conclusioni che potrebbero avere un enorme impatto sul piano della certezza del diritto e, conseguentemente, sul mercato europeo della canapa industriale e dei cannabinoidi.
- Il CBD non rientra tra i prodotti agricoli in quanto ottenuto dalla canapa per effetto di un procedimento complesso di estrazione e, conseguentemente, il CBD non rientra nell’ambito di applicazione dei Reg. (UE) n. 1307/2013 e n. 1308/2013;
- Il CBD non è una sostanza stupefacente secondo la Convenzione Unica sugli Stupefacenti (cd. Convenzione di New York del 1961). Anche se si potrebbe obiettare che il CBD potrebbe essere qualificato come estratto da fiori di canapa (come tali invece vietati dalla Convenzione), in realtà, osserva l’Avvocato Generale:
- La Convenzione, secondo l’art. 28, non si applica alla coltivazione della pianta di cannabis “fatta a scopi esclusivamente industriali (fibre e semi) o di orticoltura”;
- Dai commenti alla Convenzione pubblicata dalle Nazioni Unite (41) risulta che la coltivazione di tale pianta «per qualsiasi scopo diverso [dalla produzione di cannabis e di resina di cannabis] e non solo a fini [industriali o di orticoltura]» non è sottoposta al regime di controllo previsto all’articolo 23 della medesima convenzione. In altri termini, la coltivazione della pianta di canapa non è soggetta a controllo quando non è finalizzata alla produzione di uno stupefacente; ergo la Convenzione sulle sostanze psicotrope, mentre considera il THC come una sostanza psicotropa, non considera come tale il CBD;
- Recentemente l’OMS ha raccomandato alle Nazioni Unite di modificare la tabella I allegata alla convenzione unica, da un lato, sopprimendo, in tale tabella, il riferimento agli «estratti e tinture di cannabis» e, dall’altro, inserendo una nota a piè di pagina indicante che «i preparati contenenti principalmente [CBD] e il cui tenore di [THC] non supera lo 0,20% non sono soggetti a controllo internazionale» per chiarire che il CBD non è uno stupefacente.
Delineata la nozione di canapa industriale e CBD, a questo punto resta da valutare come possano essere configurati tali prodotti all’interno del mercato comune.
Ed in particolare se una normativa nazionale possa limitare la circolazione di tali prodotti in UE magari in virtù di esigenze di salute pubblica secondo il principio di precauzione.
Secondo l’Avvocato Generale:
- Viene riaffermato il principio secondo cui “ogni misura di uno Stato membro idonea ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio nell’ambito dell’Unione deve essere considerata una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione, ai sensi dell’articolo 34 TFUE. Pertanto, una normativa nazionale che vieta l’importazione di olio di CBD qualora esso sia estratto dall’intera pianta di canapa, e in particolare dalle foglie e dai fiori della stessa, deve essere considerata come una misura di effetto equivalente ai sensi dell’articolo 34 TFUE. Infatti, una tale normativa rende impossibile l’importazione di olio di CBD in Francia, in quanto, come indicato dal governo francese in udienza, è tecnicamente molto difficile ed economicamente non redditizio produrre CBD a partire dalle fibre e dai semi di canapa”;
- Anche il Reg n. 1308/2013 osta a che una normativa nazionale vieti l’importazione da altro Stato Membro di oli di CBD qualora estratto dall’intera pianta, salvo che tale normativa persegua obiettivi di interesse generale diverso da quelli coperti dal regolamento de quo.
- Gli artt. 34 e 36 TFUE, in cui rientrano gli oli al CBD in quanto privi di effetti psicotropi, ostano invece a normativa nazionale restrittiva alla loro libera circolazione.
Infine importanti considerazioni devono essere svolte sotto il profilo dei rapporti con le esigenze di tutela della salute pubblica più volte sollevate dagli Stati membri per limitare il settore della canapa e dei cannabinoidi.
A tal proposito, occorre rilevare come le valutazioni inerenti la tutela della salute siano già state eseguite in sede di Reg. n. 1308/2013, quando la canapa è stata inclusa tra i prodotti agricoli rilevanti ai fini dell’organizzazione del mercato comune (come già sancito con il caso Hammerstein); non a caso il CBD risulta già ammesso in UE quale ingrediente cosmetico, è autorizzato in un farmaco ed oggetto di varie applicazioni quale novel food presso le competenti Autorità Europee.
Non appare pertanto plausibile invocare il cd. principio di precauzione che, in primo luogo, deve individuare specifiche conseguenze potenzialmente negative per la salute e, in secondo luogo, deve presupporre una valutazione complessiva del rischio basata su dati scientifici più affidabili e sui risultati più recente della ricerca scientifica internazionale.
Ma se il CBD, come appurato, non è uno stupefacente e lo troviamo già in commercio per varie destinazioni d’uso, in cosa consisterebbero questi rischi?
E sotto il profilo dei dati scientifici, quale studio può essere più autorevole delle raccomandazioni dell’OMS?
Ecco che, sulla scorta delle riflessioni testé enunciate, la Corte di Giustizia ha la possibilità, recependo le medesime in una sentenza, di sferrare un colpo decisivo a tutti quelle politiche degli Stati Membri che persistono a limitare il settore della canapa industriale e dei cannabinoidi privi di efficacia drogante e di riaffermare la centralità dell’organizzazione del mercato comune prevista sin dai Trattati istitutivi della Comunità Europea.
In via analogica, infatti, i medesimi principi enunciati per gli oli al CBD risultano applicabile all’intera pianta di canapa industriale (proveniente da sementi certificate e con tenore di THC inferiore allo 0,2%) e ai suoi derivati in quanto, come correttamente ribadito dall’Avvocato Generale Evgeni Tanchev, tali prodotti non rientrano sotto il controllo della Convenzione Unica sugli Stupefacenti, bensì sono prodotti leciti come tali riconosciuti dal diritto comunitario, senza alcuna distinzione tra le parti della pianta.