CANAPA INDUSTRIALE: La pronuncia delle Sezioni Unite. E’ reato la commercializzazione della cannabis light salvo che….
Dopo lunghi mesi di attesa, contornati da una notevole attenzione e pressione politica e mediatica, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale si sono pronunciate nel pomeriggio di ieri per rispondere al quesito se condotte diverse dalla coltivazione di varietà certificate di cannabis sativa L. ed, in particolare la commercializzazione delle infiorescenze, rientrassero nell’ambito di applicazione della L. n. 242/2016 e, pertanto, se penalmente irrilevanti.
Ebbene, dall’informativa provvisoria n. 15 diffusa dalle Sezioni Unite, emerge un quadro che necessita di essere valutato con la massima attenzione e cognizione di causa.
L’informativa si compone di due periodi:
Nel primo, la Corte afferma che “la commercializzazione di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, fiori, olio, resina derivati dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della Legge n. 242 del 2016 che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte (…) e che elenca tassativamente i derivati della predetta coltivazione che possono essere commercializzati”.
In questo senso la Corte si è chiaramente pronunciata per una interpretazione in senso tassativo-restrittivo dell’ambito di applicazione della L. n. 242/2016 fermandosi al mero dato letterale. Ossia la legge promuove e sostiene (e quindi rende lecita) la sola coltivazione di canapa proveniente da varietà certificate per ottenere solo e soltanto i prodotti elencati dall’art. 2 della medesima legge.
Questo assunto appare abbastanza chiaro se non fosse per il riferimento alle foglie ed agli olii (senza chiarire quali) che, come noto, possono invece trovare destinazioni di utilizzo all’interno delle categorie espressamente previste dall’art. 2 della medesima legge.
In senso più ampio e forse più attinente alla prassi applicativa, tale indicazione potrebbe essere intesa come volta a sancire un divieto di commercializzazione di tali prodotti al di fuori delle categorie tassativamente elencate nell’art. 2 e, pertanto, andare a rendere fuorilegge le destinazioni “ad uso tecnico” o “da collezionismo” di tali prodotti.
Nel secondo periodo, però, la Corte di Cassazione si pronuncia sul quesito di diritto che le era stato posto affermando che “integrano il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4 DPR 309/1990, le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la commercializzazione AL PUBBLICO, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L. , salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”
Ne consegue che la Suprema Corte ha ritenuto che condotte di cessione di derivati di canapa industriale privi di efficacia drogante NON integri il reato di cui all’art. 73 del T.U. Stupefacenti.
A questo punto resta da capire come si determini l’efficacia drogante.
Sino ad ora, per consolidata tossicologia forense e letteratura scientifica, recepita da tempo dalla stessa Corte di Cassazione, la soglia drogante è stata fissata nello 0,5%.
Per cui la sentenza delle Sezioni Unite che prima affermava il divieto di commercializzazione di prodotti fuori dalle ipotesi di cui alla L. n. 242/2016 ha invece poi affermato che condotte di cessione di derivati privi di efficacia drogante non costituiscono reato penale.
Ciò determina una apparente contraddizione che potrà forse essere chiarita a seguito del deposito delle motivazioni da cui si potrà desumere l’impianto logico-giuridico seguito delle Sezioni Unite.
Resta il fatto che se l’impostazione è quella dell’informativa, in realtà le Sezioni Unite non hanno chiarito alcunchè limitandosi, da un lato, ad una ennesima riproposizione letterale della L. n. 242/2016 e, dall’altro, ad affermare l’ovvio ossia che non è reato cedere una sostanza non drogante.
Pertanto, a parere dello scrivente, questa sentenza tanto attesa non ha fornito alcun chiarimento, ma anzi probabilmente ha contribuito ad ulteriore e non necessaria incertezza e confusione.
Alcune riflessioni al confronto con la prassi sorgono pertanto spontanee:
Se cedere derivati di canapa privi di efficacia drogante non è reato (e questo è chiaro) quali sono le conseguenze per chi vende tali prodotti (seppure non rientranti nella L. n. 242/2016)? Si potrebbero ipotizzare sanzioni di tipo civilistico-amministrativo in base alle norme di settore ma solo qualora fossero violate. Ma sul punto le Autorità competenti (CCIAA, Autorità garante per la concorrenza ed il mercato) si erano già espresse in senso favorevole.
Paradossalmente l’indicazione della Corte, se seguita alla lettera, rischierebbe di favorire tutto il mercato borderline delle infiorescenze di importazione di dubbia provenienza da varietà certificate piuttosto che tutelare la filiera italiana, che rappresenta la vera ratio (non colta) della L. n. 242/2016.
Sotto la soglia che attribuisce potere drogante (sinora lo 0,5%) allora si può vendere qualunque derivato anche se non proveniente da varietà certificate, visto che tale attività non rientra nell’ambito della L. n. 242/2016 che riguarda la sola canapa proveniente da varietà certificate?
E come si determina in concreto l’efficacia drogante? In termini percentuali come sinora affermato oppure in termini di peso/quantità del prodotto?
Insomma, una pronuncia assai deludente che rischia di generare ancora più equivoci e che potrebbe far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta, una pronuncia che non chiarisce alcunchè se non sancire l’ovvietà, ma che, purtroppo, viene e verrà utilizzata strumentalmente da coloro che da sempre vogliono limitare questo settore per giustificare ulteriori interventi repressivi chiaramente volti alla limitazione della libertà di iniziativa economica privata.
Non vi è dubbio che tale pronuncia finirà per legittimare sia chi intenderà persistere sulla strada repressiva dei sequestri sia coloro che invece riterranno di non commettere alcun reato persistendo nella vendita.
Con l’unica conseguenza di assistere ad una ulteriore (e non necessaria) moltiplicazione di sequestri, ricorsi e sentenze, l’una diversa dall’altra, da caso a caso, da zona a zona.
A questo punto due sono le considerazioni conclusive:
1) In ogni caso ogni possibile limitazione riguarderà la vendita di cannabis sativa L. al dettaglio e non i passaggi commerciali B2B tra aziende agricole e industrie che trasformano la canapa per ottenere i prodotti elencati dalla legge (alimenti, cosmetici, bioplastiche, bioedilizia ecc.); i prodotti derivati dalla canapa elencati nella legge non potranno subire alcuna limitazione per effetto della sentenza.
2) Onde evitare di frenare – ed in molti casi chiudere – moltissime aziende che hanno investito (e pagato le imposte dovute allo Stato) diventa ancora più imprescindibile un intervento chiarificatore del legislatore che superi e risolva quel vulnus normativo che neppure le Sezioni Unite hanno voluto colmare. Ci auguriamo che le Istituzioni vogliano rispondere alle istanze volte alla regolamentazione del mercato che da oltre un anno vengono avanzate dagli operatori di settore e dalle associazioni di categoria.
In mancanza si profila uno scenario estremamente confuso che finisce con il pregiudicare le aziende ed i lavoratori e l’indotto economico.
La questione, infatti, non può essere trattata con eccessiva leggerezza e semplicità in considerazione del notevole impatto socio-economico.
Sul punto basti pensare che lo stesso Procuratore Generale, che rappresenta lo Stato Italiano, aveva chiesto in via preliminare alle Sezioni Unite di rimettere la questione alla Corte Costituzionale in considerazione dei valori in gioco, sicuramente di rilevanza costituzionale.
Probabilmente, con il senno di poi, sarebbe stato più saggio usare maggiore tatto e rimettere la questione alla Consulta affinchè valutasse la questione sotto il profilo della costituzionalità, proprio in considerazione dello scenario che si è creato che tocca da vicino investimenti economici già in essere e circa 10000 posti di lavoro.